Deduzione degli assegni corrisposti al coniuge

assegno al coniugeL’Agenzia delle Entrate, con circolare 24 aprile 2015 n. 17, ha fornito delle precisazioni con riferimento alla deducibilità delle somme erogate al coniuge separato a titolo di spese di alloggio. In generale come previsto dall’art. 10 del DPR 917/86, gli assegni corrisposti all’ex coniuge a titolo di mantenimento, sono deducibili dal reddito del dichiarante se erogati a seguito di separazione legale ed effettiva del matrimonio, ovvero a seguito di scioglimento, annullamento o cessaizone degli effetti civili dle matrimonio. Devono inoltre derivare da sentenza di separazione o divorzio che deve anche quantificare monetariamente la loro entità.
In aderenza all’Ordinanza della Corte di Cassazione del 24 maggio 2013 n. 13029, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 24 aprile 2015 n. 17 prevede ora che qualora la sentenza di separazione disponga ora anche il pagamento di un canone di locazione e delle spese condominiali, poichè queste contribuiscono in modo determinante a mantenimento dell’ex coniuge, le stesse sono da considerarsi deducibili ai sensi dell’art. 10 comma 1 del TUIR.
Pertanto tali somme determinate dal giudice sulla base di elementi certi e conoscibili, se aventi carattere periodico e corrisposte al coniuge, contribuiscono in modo determinanante al mantenimento dell’ex coniuge e pertanto sono pienamente deducibili rientrando nella previsione di cui all’articolo 10 comma 1 lett. c) del DPR 917/86.
Dall’altra, l’ex coniuge che percepisce anche queso tipo di ristoro economico, costitutendo per quanto sopra rappresentato componente reddituale, dovrà dichiarare la stessa in sede di compilazione del modello Unico2015 ovverro 730/2015