Tra le novità contenute nella finanziaria per il 2017 si evidenzia la modifica intervenuta nuovamente sull’art. 15, comma 1, lettera e-bis), TUIR,che ha modificando, con effetto retroattivo già dal 2016, il limite detraibile relativo alle spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
Pertanto se fino al 2015 era previsto un limite annuo di spesa pari a € 400,00, a seguito delle modifiche intervenute, il limite sarà di 640 euro per l’anno 2016, 750 euro per l’anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2018.
Non è stato invece modificata la lettera e) dell’art. 15, comma 1, TUIR e pertanto è confermato che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- università statali, sono detraibili senza limiti di importo;
- non statali, sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto Ministeriale, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per il 2016 non è ancora stato emanato il Decreto Ministeriale che dispone i limiti applicabili.