Sgravio contributivo triennale

sgravio contributivo triennaleL’articolo 1 comma 118 della L. 190/2014 (finanziaria per il 205) ha disposto l’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate nel corso 2015. Le condizioni soggettive del prestatore per potere beneficiare di detto sgravio sono:
1) Il lavoratore per il quale si richiede l’esonero non deve aver beneficiato della stessa agevolazione in relazione a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
2) Nel periodo 01/10/2014 – 31/12/2014 il prestatore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempio indeterminato col datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate e/o collegate.
Lo sgravio è riconosciuto nel limite di €. 8.060,00 su base annua.
Fatte queste premesse, è stato chiesto la Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se in ipotesi di operazioni straordinarie societarie (nello specifico si tratta di fusione per incorporazione), la società conferitaria può continuare ad usufruire dei medesimi benefici della conferente.
Il Ministero, richiamando l’articolo 2112 del Codice Civile, fornisce risposta positiva al quesito: in occasione di operazioni societarie, come la fusione e l’incorporazione, i rapporti di lavoro con il cedente proseguono “ope legis” col cessionario ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi, in virtù del fatto che no si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro.
Pertanto la società incorporante continuerà a beneficiare dello sgravio contributivo per i rimanente periodo e fino al compimento del terzo anno dall’assunzione.