Pagamento della TASI
Tutti i contribuenti che possiedono o utilizzano immobili situati nei Comuni che hanno pubblicato sul sito delle Finanze www.finanze.it le delibere Tasi successivamente allo scorso
mese di maggio, ma comunque entro il prossimo 18 settembre 2014, dovranno versare la Tasi entro il 16 ottobre 2014.
Chi ha già versato l’acconto Tasi, sulla base delle delibere comunali approvate e pubblicate entro la fine dello scorso mese di maggio, non deve versare nulla entro il 16 ottobre 2014, ma dovrà versare il conguaglio entro il prossimo 16 dicembre 2014.
I Comuni devono, infatti, deliberare le aliquote Tasi entro il prossimo 10 settembre al fine di ottenerne la pubblicazione sul sito delle Finanze entro il 18 settembre 2014.
Nel caso in cui non vada a buon fine la pubblicazione entro quest’ultimo termine, i contribuenti sono tenuti a versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014,
con l’aliquota base dell’1 per mille.
In tale eventualità, peraltro, la somma dell’aliquota Tasi e dell’aliquota Imu non potrà superare l’aliquota massima Imu vigente per ciascuna tipologia immobiliare.
Ad esempio, se l’Imu 2014 sui fabbricati locati è al 10 per mille, la Tasi sarà versata allo 0,6 per mille, per non superare il limite del 10,6 per mille.
I Comuni non hanno alcun obbligo di prevedere agevolazioni Tasi per l’abitazione principale, pur avendone il diritto e nel caso si avvalgano della libertà regolamentare per oltrepassare il tetto massimo della Tasi (2,5 per mille), cioè della somma dell’Imu e della Tasi (di regola, il 10,6 per mille) di un ulteriore 0,8 per mille, hanno anche l’obbligo di deliberare agevolazioni Tasi sull’abitazione principale.
In sostanza l’incremento dell’aliquota deve essere utilizzato per finanziare le agevolazioni.