Appalto illecito se si utilizzano le attrezzature dell’appaltante

appaltoQuando si lavora sulla base di contratti di appalto bisogna prestare molta attenzione a due particolari requisiti:
1) l’appaltatore deve svolgere l’attività produttiva con la propria disponibilità ed organizzazione di uomini e mezzi;
2) la modalità di gestione del rapporto di lavoro deve essere tale da non configurare un legame di subordinazione del lavoratore nei confronti dell’appaltante
In assenza di questi due chiari e puntuali elementi la Corte di Cassazione con sentenza numero 17287 del 28/08/2015 ha dichiarato la illiceità del contratto di appalto quando l’appaltatore effettui i lavori utilizzando in modo pressoché totale materiali e attrezzature dell’appaltante, nonché sotto la direzione e il controllo di dipendenti di quest’ultimo.
Ne deriva pertanto la nullità del contratto d’appalto per violazione dell’articolo 1 della legge 1369/60 successivamente modificata dal Dlgs. 276/2003.