ASD: la non tracciabilità dei pagamenti non comporta la decadenza dal regime forfettario.

ASD decadenza regime 398L’applicazione del regime forfettario derivante dalla legge 398/91 non viene meno se si omettono di tracciare i pagamenti d’importo superiore ad €. 1.000,00. Il regime fiscale previsto dalla normativa, ai fini IRES, IVA ed IRAP, è sicuramente molto più favorevole dell’ordinario e per questo, nel tempo, il legislatore ha introdotto delle norme al fine di monitorare la sua corretta applicazione ed in caso di omissione, sanzionare l’errato comportamento.
Allo scopo l’articolo 25 comma 5 delle legge 133/99 aveva introdotto la regola per cui versamenti a favore e pagamenti effettuati da associazioni sportive dilettantistiche di importo superiore ad €. 1.000,00 dovevano avvenire con strumenti tracciabili: l’omessa tracciabilità aveva la conseguenza di far decadere l’associazione dal regime agevolativo oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa.
Ora col D.Lgs. 158/2015, rimane in vita la sanzione amministrativa, ma è stata abrogata la decadenza dal regime agevolativo: di conseguenza l’omessa tracciabilità dei versamenti e dei pagamenti sarà soggetta solo a sanzione amministrativa e non comporterà più la decadenza dal regime agevolativo.
La norma è in vigore dal gennaio di quest’anno, ma essendo più agevolativa rispetto la precedente, trova applicazione il principio del “favor rei” per cui estenderà la sua efficacia anche per le contestazioni riferite ad anni precedenti il 2016.