Conservazione delle fatture elettroniche

AA7 : AA9L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25.9.2015, n. 81/E, in risposta ad uno specifico interpello, ha fornito un interessante chiarimento relativamente all’ipotesi in cui la conservazione dei documenti elettronici sia effettuata da un soggetto terzo, diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili.
Il contribuente, precisando che si sarebbe servito di un’apposita società avente sede in Italia per procede alla firma digitale, all’invio delle fatture tramite il Sistema di Interscambio, alla gestione / archiviazione delle notifiche e alla conservazione sostitutiva chiedeva all’Agenzia delle Entrate se doveva procedere ai sensi dell’articolo 35 DPR 633/72 alla comunicazione di inizio conservazione della documentazione fiscale presso terzi.
L’amministrazione finanziare nel premettere che il soggetto “conservatore” coincide con colui che effettua “solo il processo di «conservazione elettronica» dei documenti fiscali”, specifica invece che il depositario delle scritture contabili, è colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità.
In questa situazione pertanto non sussiste la necessità di comunicare con modello AA7/AA9 la conservazione dei documenti fiscali elettronici presso terzi, quando il soggetto conservatore è diverso da depositario delle scritture contabili.
Pertanto l’effettuazione della conservazione elettronica da parte di un soggetto terzo
richiede esclusivamente l’indicazione nel quadro RS del mod. UNICO (codice “1”).