Nel 2017 novità per gli amministartori di condominio

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2016 è stato previsto l’obbligo anche per gli amministratori di condominio di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese   sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Si allarga in questo modo la platea dei soggetti obbligati a fornire all’Agenzia delle Entrate dati e notizie utili al fine di predisporre la dichiarazione precompilata dei redditi delle persone fisiche.

Sempre dal 2017 cambiano inoltre le regole relative al versamento della ritenuta del 4% che il condominio effettua sui corrispettivi pagati a terzi e relativi ai servizi ricevuti. Se il loro ammontare è inferiore ad euro 500,00, il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno ed il 30 dicembre. Se invece l’importo è superiore a tale soglia il versamento dovrà avvenire seguendo le regole ordinarie e pertanto entro il 16 del mese successivo il pagamento del corrispettivo.

Viene inoltre stabilito l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni che pertanto dovranno essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali intestati ai condomini ovvero con altre modalità idonee in ogni caso a garantire la tracciabilità degli stessi. L’inosservanza della disposizione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.