Rimborso dei crediti fiscali

imagesI contribuenti che hanno versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute, hanno diritto ad essere rimborsati  facendo richiesta all’interno della propria dichiarazione dei redditi, oppure predisponendo apposita istanza.
Il contribuente può richiedere il rimborso dei crediti fiscali utilizzando il proprio modello 730, qualora l’importo dell’eccedenza fiscale sia di importo superiore ad € 12,00, ed in questo caso la somma sarà accreditata, dal sostituto d’imposta, nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto.
Sempre con riferimento ai rimborsi con modello 730, è necessario precisare che, per quelli presentati a partire dal 2014 (dichiarazioni dei redditi 2013), la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto una novità importante: è previsto, infatti, che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni
Per quanto concerne, invece, i crediti fiscali risultanti dal modello Unico occorrerà adottare procedure differenti a seconda dalla scelta di utilizzo indicata dal contribuente all’interno del modello dichiarativo in questione:

  • se dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico Pf) dovesse emergere un credito che il contribuente (tramite la compilazione del quadro RX) ha richiesto a rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all’anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), la somma in parola dovrà essere erogata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, al termine dei normali controlli;
  • se il contribuente non avesse effettuato alcuna scelta ( rimborso compensazione o riporto), il credito verrà considerato automaticamente come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

Nel caso in cui detto importo non fosse utilizzato nemmeno nel periodo d’imposta successivo, questo non viene perso, ma potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente, previa verifica, da parte dell’ufficio, che il credito in esame non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive
Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto (per esempio, errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO
REDDITO COMPLESSIVO
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), versamenti diretti, ritenute operate dal sostituto d’imposta, 48 mesi;

Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo), 36 mesi