Scheda carburante: abolita dal 01/07/2018 e rifornimenti solo con strumenti tracciabili

La finanziaria per il 2018 ha introdotto importanti modifiche in tema di deducibilità del costo dei carburanti per autotrazione e detraibilità della relativa IVA. In particolare:
ai fini dei redditi il comma 922 della legge di bilancio per il 2018 ha introdotto il nuovo comma 1-bis all’articolo 164 Tuir, 917/86 disponendo che: “1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 “.
ai fini IVA il  comma 923 della legge di bilancio è intervenuto sull’articolo 19 bis D.P.R. 633/72 disponendo che: “l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA  Inoltre sempre dal 1° luglio 2018, scatta l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA: sono esclusi dall’obbligo le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione acquistati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.

CREDITO D’IMPOSTA AI DISTRIBUTORI
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.