Sicurezza sui cantieri

sicurezza sul lavoroLa Legge 29 luglio 2015, n. 115, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014″, introduce nell’ordinamento italiano alcune disposizioni volte a recepire direttive comunitarie.
In particolare col “Decreto del Fare”, DL n. 69/2013, al fine di semplificazione le procedure di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, con l’articolo 32, comma 1, lett. g) aveva sostituito l’articolo 88, comma 2, lettera g-bis) del D.Lgs n. 81/2008 come segue:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”.
In altre parole con tale modifica, il DL n. 69/2013 aveva escluso dall’applicazione delle norme di sicurezza per cantieri temporanei e mobili tutti i lavori sopra indicati, per i quali si prevede una durata non superiore a 10 uomini/giorno e che non espongono i lavoratori ai rischi elencati dall’Allegato IX del TU sulla sicurezza sul lavoro.
La modifica, però, è andata in contrasto con le norme europee in materia, contenute nella Direttiva 1992/57/CEE che dispone “prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili” (art. 1), definiti a loro volta dall’articolo 2, comma 1, lettera a) come:
“… qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco non esauriente è riportato all’allegato I”.
Per evitare la procedura d’infrazione comunitaria il nostro legislatore è nuovamente intervenuto con la Legge 29 luglio 2015, n. 115 che modificando nuovamente il comma 2 lettera g bis dell’articolo 88 D.Lgs 81/2008 lo ha riscritto nel seguente modo:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.
Ciò sta a significare, di fatto, che l’esclusione dalle norme in materia di salute e sicurezza per i lavori indicati nel caso di cantieri temporanei o mobili si avrà limitatamente al caso in cui tali lavorazioni non comportino opere edili o di ingegneria civile individuati dall’Allegato X del D.Lgs n. 81/2008, cioè:
1) i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
2) sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.