Tracciato il pagamento delle retribuzioni

Il comma 910 della legge 205/2017, prevede l’obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando specifici mezzi tracciabili.
In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite: bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; oppure tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.
Le tipologie di rapporto di lavoro soggette al nuovo vincolo sono previste al comma 912 e si configurano nelle fattispecie dei rapporti di lavoro subordinato, rapporti di lavoro aventi natura di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro instaurati direttamente sotto qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
In conformità al comma 913, l’obbligo in questione non trova applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
In caso di violazione dell’obbligo in argomento, che diventerà a regime dal prossimo 01 luglio 2018, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
In ogni caso la norma prevede la non applicazione delle sanzioni per le eventuali violazioni commesse nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore dell’obbligo di legge.
Da ultimo preme rilevare che il comma 912 ribadisce che l’apposizione della firma del dipendente sul prospetto paga, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento