Dal prossimo 01/07/2018 entrerà in vigore la previsione contenuta nella L. 205/2017 (finanziaria per 2018) articolo 1 commi 910 e seguenti, con la quale è stato introdotto l’obbligo di tracciare il pagamento delle retribuzioni.
Fermo restando il divieto generale di trasferire denaro contante per importi pari o superiori a €. 3.000,00, il legislatore ha voluto imporre, per qualsiasi prestazione lavorativa subordinata o collaborazione coordinata e continuativa, la piena tracciabilità delle retribuzioni ed i compensi, indipendentemente dall’importo da erogare.
L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in materia con la circolare numero 02 del 2018 e recentemente con nota del 22/05/2018 ha ulteriormente precisato che gli strumenti per pagare in modo tracciabile le retribuzioni sono:
1) Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore;
2) Strumenti di pagamento elettronici;
3) Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore, o per comprovato impedimento, ad un suo delegato.
N.B. | Nella stessa nota l’Ispettorato Nazionale sottolinea che in sede di verifica è necessario controllare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti dalla legge, ma anche che il pagamento sia andato a buon fine. Pertanto, si intende violata la norma anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento citati, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, come per esempio nel caso di bonifico revocato. |
Particolare attenzione dovrà essere fatta al sistema sanzionatorio:
La violazione dei nuovi obblighi è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non diffidabile da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00.